Doc. XXII, n. 19




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi decenni diversi sono stati gli interventi legislativi che hanno modificato sia le strutture normative, sia quelle amministrative, al fine di rendere il servizio di riscossione dei tributi adeguato ai tempi e alle problematiche manifestatesi nel corso degli anni, nonché di conformare tali strutture ai cambiamenti fiscali, al fine di rendere tale servizio più soddisfacente sia sul versante dell'amministrazione sia su quello dell'utenza.
Con l'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stato istituito, presso l'allora Ministero delle finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze), l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni. Gli enti locali, nell'esercizio della loro potestà regolamentare generale, possono affidare, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea sia coattiva, dei tributi e di tutte le entrate ai soggetti privati iscritti al citato albo.
In base alla normativa vigente, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione possono anche essere affidate ad aziende speciali, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti al predetto albo, alle società miste, istituite per la gestione presso altri comuni, e ai concessionari della riscossione (ora agenti della riscossione).
Non tutte le società di riscossione si sono rivelate negli anni degne di fiducia. Il caso più macroscopico è quello della società Tributi Italia spa.
Che le tasse siano un onere, i cittadini lo sanno bene. Ma sicuramente per i contribuenti di molti comuni italiani nei quali la società Tributi Italia spa riscuote le entrate, oltre che un onere, le tasse sono diventate un problema, di difficile soluzione; la società Tributi Italia spa lascia così non solo i debiti, ma anche il problema della gestione dell'informazione agli utenti.
Il problema del mancato riversamento ai comuni dei tributi corrisposti dai cittadini ha assunto proporzioni gravi, per negligenza, o perché alla società di riscossione è stato riconosciuto un aggio di entità ingiustificabile, o perché la situazione di inadempimento è stata denunciata in ritardo. È un atto di irresponsabilità, sia sotto il profilo della gestione delle entrate comunali e della spesa pubblica, sia nei confronti dei cittadini, dal momento che il mancato riversamento impedirà di fornire alle comunità interessate i servizi che il pagamento dei tributi locali avrebbe dovuto consentire di finanziare.
Tale vicenda ha costituito oggetto di un ciclo di audizioni, dal 22 ottobre al 12 novembre scorso, da parte della Commissione Finanze della Camera dei deputati, che hanno evidenziato uno scenario inquietante riguardo alla specifica situazione della predetta società Tributi Italia spa, in riferimento alla quale sembrano emergere, anche alla luce delle indagini penali in corso, pesanti responsabilità personali e istituzionali, in ordine alla vigilanza sulle concessioni per la riscossione delle entrate degli enti locali e alla gestione di tali rapporti.
La società Tributi Italia spa nasce come Publiconsult, in Puglia. Nel corso degli anni acquisisce società di riscossione, come l'Ausonia in Sicilia, la Gestor in Puglia e moltissime altre società di piccole dimensioni, fino a diventare un grande esattore privato italiano nel campo dei tributi locali. Nel corso della sua attività, la società Tributi Italia spa, concessionaria della riscossione dei tributi, si è resa responsabile di gravissime irregolarità e inosservanze nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del servizio di gestione, liquidazione e riscossione dei tributi e risulta inadempiente nei confronti della maggioranza dei comuni nei quali gestisce la riscossione dei tributi. Già oltre dieci anni fa, nel 1999, una prima denuncia nei confronti della società Publiconsult era stata presentata dall'assessorato alle finanze del comune di Aprilia, per una vicenda poco chiara riguardante una società mista, l'Aser, i comuni di Pomezia e di Aprilia e la stessa società Publiconsult.
Centinaia di comuni hanno segnalato al Ministero dell'economia e delle finanze il mancato riversamento dei tributi. Alla data dell'11 novembre 2009, sono complessivamente arrivati alla Direzione per il federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del citato Ministero 135 esposti da parte dei comuni. La situazione debitoria della società Tributi Italia spa come risulta dagli atti pervenuti alla citata Direzione è la seguente: 103 comuni dichiarano di vantare crediti per un totale di 25.923.706,29 euro e non hanno riferito di aver instaurato alcun tipo di contenzioso con la società; 32 comuni hanno in atto un contenzioso con la società e, fatte salve le decisioni giudiziali, il totale degli importi in contestazione è pari a 63.223.129 euro.
Risulta necessario colmare le lacune sul piano normativo e amministrativo, manifestatesi sul sistema della riscossione degli enti locali, al fine di assicurare, anche nella prospettiva del federalismo fiscale, una corretta, trasparente ed efficiente gestione dei tributi e delle altre entrate locali, che consenta agli enti di programmare le loro politiche di bilancio.
La presente proposta di inchiesta parlamentare intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività dei soggetti privati che effettuano attività di liquidazione e accertamento dei tributi locali con l'obiettivo di approfondire l'analisi di tali attività e di presentare le opportune proposte di revisione della normativa vigente in materia.
Con l'articolo 1 sono definiti i compiti della Commissione, in particolare l'accertamento di eventuali problemi riscontrati nelle attività di riscossione dei tributi locali, con particolare riguardo alle vicende della società Tributi Italia spa, nonché i limiti nell'attività di controllo degli organi istituzionali preposti, le carenze e le eventuali responsabilità delle amministrazioni locali. L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata della Commissione; l'articolo 3 ne regola i limiti e i poteri; l'articolo 4 stabilisce l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio; l'articolo 5, infine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione.


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