Doc. XVIII, n. 34


La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminata ai sensi dell'articolo 127 del regolamento la proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350);
preso atto che la proposta verte su una questione estremamente rilevante per il sistema produttivo soprattutto in relazione alle prospettive di crescita e di innovazione delle imprese e che il suo obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi molto elevati connessi alla convalida del brevetto europeo, particolarmente gravosi per le PMI che costituiscono l'asse portante del sistema produttivo nazionale;
sottolineando che la soluzione prospettata dalla proposta (ovvero che il brevetto unico, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue di lavoro - inglese, francese o tedesco - e pubblicato nella medesima lingua unitamente ad una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue) appare, oltre che palesemente contraria alle disposizioni del Trattato sul funzionamento della UE, che stabiliscono il principio della parità di trattamento tra tutte le lingue ufficiali della UE, anche atta a creare ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei Paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto;
rilevando con forza la correttezza delle proposte alternative avanzate in sede negoziale quali compromessi, per cui si utilizzerebbe una sola lingua ufficiale, ovvero l'inglese, per il rilascio e il riconoscimento dei brevetti europei;
segnalando che, a parere unanime dei componenti la Commissione, ulteriore proposta alternativa potrebbe essere quella di utilizzare una unica lingua ufficiale, da scegliere fra inglese, francese e tedesco, accanto alla lingua del Paese di origine del brevetto;
preso atto e condivisa la posizione molto ferma assunta dal Governo italiano, che ha posto il veto in sede di Consiglio;
apprezzato infine il parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati
esprime una

VALUTAZIONE CONTRARIA

sulla proposta di regolamento in esame.


ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350);

considerato che:
a) la proposta verte su una questione di primaria importanza per il sistema produttivo e soprattutto per le prospettive di crescita e di innovazione delle imprese;
b) il brevetto costituisce, in particolare, un elemento essenziale dell'Iniziativa faro «L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)546 def.), avviata per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
c) l'obiettivo che la proposta si prefigge è di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi attualmente molto elevati connessi alla convalida del brevetto europeo;
d) i suddetti costi appaiono particolarmente gravosi per le PMI che costituiscono la maggior parte del sistema produttivo nazionale;
e) la soluzione prospettata dalla proposta per rispondere all'obiettivo indicato, che assumerebbe la prassi attualmente vigente in seno all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), per cui il brevetto UE dovrebbe essere trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell'UEB, vale a dire francese, inglese o tedesco, appare palesemente contraria alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 118 e 342) che stabiliscono il principio della parità fra tutte le lingue ufficiali dell'UE;
f) per questo motivo assai opportunamente il Governo italiano ha apposto il veto in sede di Consiglio;
g) la soluzione prospettata, inoltre, appare inaccettabile e inadeguata allo scopo in quanto, per un verso, crea ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto dalla Commissione e, per altro verso, impone comunque alle imprese italiane i costi della traduzione, in tal modo gravandole di maggiori oneri rispetto alle concorrenti di altri paesi, a scapito della loro competitività. Si configura, pertanto, anche una distorsione della concorrenza e del mercato interno, in contrasto con i principi generali dei Trattati;
tenuto conto che l'ipotesi alternativa che è stata prospettata in sede negoziale, nonché dalla stessa presidenza belga, al fine di favorire una soluzione di compromesso, per cui si utilizzerebbe quale unica lingua per il rilascio e il riconoscimento di brevetti europei l'inglese avrebbe almeno il vantaggio di una maggiore semplificazione e di non creare sperequazioni, considerato che tale lingua è la più diffusa nel mondo degli affari e dell'economia;
considerato che l'iniziativa assunta da alcuni Paesi membri per superare il veto espresso dall'Italia, dalla Spagna e da altri Stati, di ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata per assumere la proposta avanzata dalla Commissione sembrerebbe lesiva del principio dell'unanimità che in base ai citati articoli 118 e 342 deve regolare la materia dei regimi linguistici all'interno dell'UE;
rilevato, inoltre, che la cooperazione rafforzata determinerebbe in questo caso una evidente distorsione di concorrenza tra gli Stati membri, espressamente vietata dall'articolo 326, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
preso atto con compiacimento che sulla posizione molto ferma assunta dal Governo italiano si è registrato nel nostro Paese un ampio consenso, soprattutto da parte delle organizzazioni rappresentative del sistema delle imprese;
considerato, più in generale, che la proposta in esame fa seguito a numerose e crescenti violazioni del regime linguistico delle Istituzioni europee e del multilinguismo, avviata con l'introduzione di francese, inglese e tedesco quali «lingue di lavoro» di istituzioni ed organi dell'Unione europea;
rilevato che tale trilinguismo, oltre agli evidenti profili di illegittimità sopra richiamati, appare del tutto ingiustificato ed è fonte di costi di traduzione e interpretariato non necessari a carico del bilancio europeo;
richiamati al riguardo gli impegni già contenuti nella risoluzione Pescante ed altri (6-00043), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010, a conclusione dell'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre presidenze del Consiglio spagnola, belga e ungherese;
ribadita l'esigenza di utilizzare ove necessario tutti gli strumenti giurisdizionali appropriati per impugnare decisioni delle Istituzioni dell'UE che violassero i principi sopra richiamati;

esprime

PARERE CONTRARIO

sulla proposta di regolamento.


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