Doc. IV-ter, n. 17



N. 123/09 R.G.N.R
N. 74/10 R.G.G.I.P.

GIUDICE DI PACE DI VITERBO
VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 23 marzo 2010, alle ore 9,00, davanti al giudice di pace avv. Alessandro Mandolini con l'assistenza del sottoscritto cancelliere B3 Massimo Panunzi, nel procedimento nei confronti di Berlusconi Silvio, chiamate le parti si dà atto che sono presenti:
il Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Centofanti Laura, sostituto procuratore della Repubblica giusta delega allegata, e gli imputati con i rispettivi difensori
l'imputato Berlusconi Silvio - libero - contumace;
assistito e difeso da: Dif. Fid. Avv. Niccolò Ghedini Foro di Padova - assente - Sostituto Avv. Busuito Elisabetta Foro di Roma giusta nomina a sostituto processuale che deposita.

Il Giudice, ritenuta la regolarità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio, sentito il P.M. e la difesa, dichiara la CONTUMACIA di Berlusconi Silvio.
Si dà atto della presenza delle seguenti altre parti, assistite e difese dai rispettivi difensori:
P.O. Di Pietro Antonio - Assente;
Dif. Fid. Avv. Maria Raffaella Talotta Foro di Roma, presente.

Letto l'articolo 32, comma 3, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000;
a) dispone che il verbale sia redatto informa riassuntiva.

Preliminarmente il difensore della P.O. deposita atto di costituzione di p.c. al quale integralmente si riporta; il P.M. ed il difensore dell'imputato nulla oppongono.

Il G.D.P.

dato atto, ammette la costituzione di P.C. della P.O. Di Pietro Antonio in quanto rituale e tempestiva.
Il difensore dell'imputato chiede in applicazione all'art. 68, primo comma, della Costituzione e della legge n. 140/03 la declaratoria ex art. 129 c.p.p. di non punibilità del proprio assistito in quanto il fatto reato contestato sarebbe stato commesso da un parlamentare, in particolare appartenente alla Camera dei deputati, in esercizio delle sue funzioni; in via subordinata ed in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 4, della suindicata legge n. 140/03 disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al ramo del Parlamento di appartenenza al momento della commissione del fatto affinché esso provveda all'esercizio delle prerogative che gli sono proprie; deposita memoria.
Il P.M. si oppone all'istanza formulata dal difensore dell'imputato di pronuncia della sentenza ex art. 129 c.p.p.; si rimette al giudice quanto all'istanza subordinata di rimessione degli atti alla Camera di appartenenza dell'imputato al momento della commissione del fatto.
L'avv. Talotta si oppone all'istanza formulata dal difensore dell'imputato di pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi; si oppone e comunque si rimette al Giudice per l'accoglimento o meno dell'istanza subordinata di trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza al momento della commissione del fatto ai sensi dell'art. 3 legge 140/03.
Il P.M. deposita denuncia querela ai soli fini della verifica della procedibilità.

Il G.D.P.

viste le istanze preliminari formulate dalla difesa dell'imputato; rilevato che l'art. 3, comma 4, della legge 140/03 stabilisce espressamente che «se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene al momento del fatto»;
rilevato altresì che la norma presuppone pertanto una valutazione preliminare circa la sussistenza di un nesso funzionale tra le espressioni contestate all'imputato e le funzioni parlamentari dallo stesso esercitate;
considerato che allo stato degli atti, letto il capo di imputazione, in assenza di elementi concernenti il complessivo contesto dialettico in cui le frasi in contestazione, certamente stralcio di un ampio discorso politico formulato agli elettori, si pongono, non risulta possibile procedere all'immediata applicazione della disposizione di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione e pertanto alla declaratoria ex art. 129 c.p.p.;
considerato altresì che della questione debba essere investita la Camera dei deputati, ramo parlamentare di appartenenza dell'imputato al momento del fatto contestato;

P.Q.M.

dispone la sospensione del processo;
dispone altresì la trasmissione senza ritardo, mandando la cancelleria degli atti alla Camera dei deputati, in persona dell'Onorevole Presidente pro-tempore ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 140 del 2003.

Rinvia sin d'ora all'udienza del 5 ottobre 2010 ore 10,30.

Chiuso alle ore 10,34.

IL CANCELLIERE B3
Massimo Panunzi
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Alessandro Mandolini


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