R.G. GIP n. 17563/09
R.G. Notizie di reato n. 51246/08
VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE
(artt. 420 e segg. c.p.p.)
L'anno 2010 il mese di febbraio il giorno 2 alle ore 10.30 in Roma, Piazzale Clodio presso l'aula 11 GUP, innanzi al giudice per l'udienza preliminare dr. Filippo Steidl, assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva, ai sensi dell'articolo 140 comma 2, c.p.p., dal cancelliere b3 dr.ssa Ivana Datti.
In Camera di Consiglio, chiamati, sono comparsi:
Il Pubblico Ministero dr. Lionetti.
L'imputato:
ZAZZERA Pierfelice assente - se ne dichiara la contumacia,
avv. Luigi LI GOTTI di fiducia assente, è presente in sost. l'avv. Roberto Della Monica;
avv. Moira MAMMUCARI di fiducia assente.
La parte offesa:
On. MANTOVANO Alfredo assente,
avv. Gianluca TOGNOZZI presente - che deposita atto di costituzione di parte civile.
Il Giudice, nulla osservando le altre parti, ne prende atto.
Il G.U.P. compiuto l'accertamento della costituzione delle parti e, rilevate le regolarità dispone procedersi oltre.
Il Giudice dà atto alle parti dell'intervenuto deposito di dvd da parte del difensore di parte civile in data 1o febbraio 2010.
Le parti prendono atto e il Giudice dichiara aperta la discussione.
Il P.M. insiste nella richiesta di rinvio a giudizio.
La parte civile si associa alla richiesta del P.M.
La difesa dell'imputato chiede la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, in subordine solleva l'eccezione ex articolo 3 della legge n. 140 del 2003 in relazione all'articolo 68 della Costituzione.
Il P.M. si rimette alla decisione del Giudice sulla questione dell'articolo 68 della Costituzione.
La parte civile insiste nella richiesta di rinvio a giudizio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dà lettura dell'ordinanza con cui si rigetta l'eccezione ex articolo 3 della legge 140 del 2003 (che si allega a verbale).
Il Giudice sospende il procedimento e ordina la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, rinviando all'udienza del 25 maggio 2010 ore 9.30 aula 11o G.u.p..
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.40.
Il Cancelliere B3
Dott.ssa Ivana Datti | Il G.U.P.
Dott. Filippo Steidl |
Il Giudice,
pronunziando sull'eccezione avanzata dalla difesa di ZAZZERA Pierfelice relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione alle dichiarazioni rese dal proprio assistito, parlamentare della Repubblica, e di cui in imputazione;
rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «l'immunità parlamentare ex articolo 68, primo comma, Cost., così come quella riconosciuta ai consiglieri regionali in virtù dell'articolo 122, quarto comma, Cost. è limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purché identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente né la comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui possano riferirsi» (Cass. 42031 del 17 ottobre 2008; Corte costituzionale sentenza n. 79\/02, 120\/04, 317\/06, 97\/07);
rilevato in particolare che la connessione funzionale implica la sovrapponibilità sostanziale dell'espressione incriminata agli atti tipici in cui si sostanzia l'attività del parlamentare (e, quindi, del consigliere regionale), svolta nelle sedi istituzionali attraverso gli strumenti precipuamente individuati dalla legge e dai regolamenti, con la conseguenza che devono ritenersi certamente insindacabili quelle espressioni extra moenia che consistano in una mera riproduzione all'esterno delle attività ritualmente svolte attraverso iniziative realizzatesi all'interno della sede istituzionale (Camera o Consiglio regionale) di appartenenza, pena la trasformazione della prerogativa in esame in una sostanziale immunità di carattere personale e soggettivo;
ritenuto che, nel caso di specie, non è ravvisabile detto nesso funzionale, apparendo le dichiarazioni rese dall'on. ZAZZERA alla stampa non atto tipico della funzione parlamentare e sua prosecuzione all'esterno della sede istituzionale, bensì mere opinioni personali sulla condotta tenuta dall'on. Mantovano nella vicenda dell'omicidio Basile accaduto nella regione Puglia;
rilevato che al mancato accoglimento dell'eccezione consegue per legge la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati alla quale l'on. ZAZZERA appartiene e apparteneva al momento del fatto per la delibera di competenza sulla insindacabilità e la sospensione del procedimento,
Visto l'articolo 3 L. 140/2003, rigetta l'eccezione precisata in premessa, dispone trasmettersi copia degli atti alla Camera dei deputati e ordina la sospensione del procedimento.
Depositato in udienza, lì 4 febbraio 2010.
Il Cancelliere B3
Dott.ssa Ivana Datti | Il G.U.P.
Dott. Filippo Steidl |
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