Doc. IV-ter, n. 15



RG 33600/09

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Unico dott.ssa Donatella Galterio

Vista la citazione che precede;
Letto l'articolo 168-bis c.p.c., come modificato dall'articolo 12 L. 353/90 e dall'articolo 2 L. 673/90.

DIFFERISCE

L'udienza di trattazione di cui alla citazione al 19 novembre 2009 alle ore 9.30.
Si comunichi alle parti costituite.

Roma, 8 giugno 2009

Il Giudice Unico
Dott.ssa Donatella Galterio

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
(Sezione I - Dott.ssa Donatella Galterio)

Verbale di udienza

Causa nrg 33600/09

All'udienza del 19 novembre 2009 è presente per l'attore l'avvocato Andrea Fiore, il quale impugna e contesta tutto quanto eccepito, dedotto e concluso nella memoria di costituzione dei convenuti. In particolare si evidenzia l'assoluta inapplicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'articolo 68 della Costituzione. Dalle stesse deduzioni di parte convenuta non risulta in alcun modo che quanto diffamatoriamente riportato in danno dell'attore dal giornalista professionista Guzzanti nel proprio articolo sia collegato da un nesso funzionale ad un'attività parlamentare precedentemente svolta dallo stesso nelle sue vesti di senatore.
Si produce sentenza della Cassazione civile, sezione III, n. 29859 del 19 dicembre 2008 (relativa ad una fattispecie in cui il convenuto parlamentare aveva offeso un direttore di giornale nel corso di una trasmissione televisiva dallo stesso condotta), in cui i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire che «le dichiarazioni rese da parlamentari extra moenia, se lesive dell'onore e della reputazione di terzi, possono esser coperti dalla garanzia di insindacabilità, in quanto, come stabilito dall'articolo 68, comma 1, Cost. e ribadito dall'articolo 3 1.20 giugno 2003 n. 140, siano collegate da un nesso funzionale ad un'attività parlamentare precedentemente svolta». Nello stesso senso Cassazione civile, sezione III, n. 18689 del 6 settembre 2007, di cui si produce la massima.
A conferma di quanto sopra argomentato è sufficiente, infine, richiamare la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in parlamento, circostanza questa nemmeno dedotta da controparte), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarli quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni, ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata e offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'articolo 21 della Costituzione (sentenza n. 330 del 2008 e sentenze n. 302, n. 166 e n. 152 del 2007).
Risulta, pertanto, evidente alla luce del consolidato orientamento dei Giudici costituzionali l'assoluta inapplicabilità al caso concreto degli articoli 68 Cost. e 3 della legge n. 140 del 20 giugno 2003.
Sotto diverso profilo si rileva in ogni caso l'assoluta inapplicabilità dell'esimente alla società editrice e al direttore responsabile, anche con riferimento al titolo e ai sottotitoli.
L'avvocato Fiore deposita estratto tratto dal sito WEB www.odg.roma.it relativo all'iscrizione del convenuto all'ordine dei giornalisti del Lazio e estratto WEB tratto dal sito www.ilgiornale.it attestante la recente produzione giornalistica del convenuto sul quotidiano «Il Giornale». È altresì presente nell'interesse dei convenuti l'avvocato Fabiola Taloni - in sostituzione dell'avvocato Alessandro Munari (giusta delega che si deposita) - la quale si riporta alle difese esposte nella comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'integrale accoglimento. L'avvocato Taloni, inoltre, si oppone alla produzione documentale odierna poiché irrituale e chiede volersene disporre lo stralcio. Infine, a fronte delle deduzioni espresse a verbale da controparte, chiede - comunque - volersi concedere i termini di cui all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile ovvero termini per note in funzione controdeduttiva.
Il Giudice si riserva sull'eccezione preliminare.

Dott.ssa Donatella Galterio

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE I CIVILE

Procedimento n.r.g. 33600/2009

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva che precede:
rilevato che la garanzia di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma Cost. a tutela delle dichiarazioni rese o delle opinioni espresse dai membri del Parlamento è inscindibilmente connessa all'esercizio delle attribuzioni del potere legislativo di talché pur non esaurendosi negli atti tipici del parlamentare ma estendendosi anche all'attività compiuta extra moenia, presuppone pur sempre una sostanziale corrispondenza delle opinioni ritenute astrattamente lesive dell'altrui reputazione diffuse all'esterno della Camera di appartenenza e quelle già manifestate nell'esercizio delle funzioni parlamentari (cfr. Corte cost. 24 gennaio 2005 n. 28, Corte cost. 19 novembre 2004 n. 348, Corte cost. 6 dicembre 2002 n. 521);
rilevato che le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 2003 n. 140 concernente l'attuazione del citato articolo 68, ancorché amplino il concetto di espressione del voto garantito, non hanno assolutamente mutato il principio del legame funzionale necessario per la configurazione della causa di esclusione della responsabilità del parlamentare in relazione alle opinioni espresse o agli atti compiuti nell'espletamento del proprio mandato contenuta nel testo costituzionale, la quale verrebbe, diversamente opinando, trasformata in un privilegio personale, sostanzialmente coincidente in un'immunità della giurisdizione conseguente al mero status di membro del Parlamento (cfr. Cass. 19 dicembre 2008 n. 29859);
rilevato che in tal senso non è sufficiente che le esternazioni di cui all'articolo di stampa in esame riguardino, così come sostenuto dai convenuti, una questione di natura politica e di pubblico interesse, ma occorre invece che abbiano identità di contenuto all'opinione precedentemente espressa o in procinto di esserla in sede parlamentare, opinione di cui, stando agli atti difensivi, non vi è traccia;
rilevato che la ritenuta sindacabilità dell'opinione espressa dall'onorevole Paolo Guzzanti nell'articolo pubblicato sul quotidiano Il Giornale in data 12 marzo 2009 dal titolo «Ricompare Strada e difende il boia del Sudan» impone a norma dell'articolo 3, legge 20 giugno 2003 n. 140 la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, tale essendo la Camera di appartenenza del medesimo al momento del fatto, con conseguente sospensione del presente procedimento;
rilevato che allo stato non appare opportuno separare i procedimenti in considerazione della diversa posizione dei convenuti derivante dalla natura soggettiva dell'eccepita esimente atteso che l'identità della questione sottoposta all'esame del giudicante ne richiede la trattazione unitaria nell'ambito del simultaneus processus,

P.Q.M.

Visto l'articolo 3, legge n. 140 del 2003 dispone la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento alla Camera dei deputati, con conseguente sospensione del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Roma, 4 gennaio 2010.

Il Giudice
Dott.ssa Donatella Galterio


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