RG n. 61128/2009
Il giudice istruttore dott.ssa Alda M. Vanoni in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta a ruolo al numero sopraindicato, promossa in primo grado con citazione notificata il 31 luglio 2009 e posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza dell'8 gennaio 2010
Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. in persona dell'a.d. Monica Montardini, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Federico Grosso e Francesca Luchi, presso la seconda dei quali ha eletto domicilio in Milano, via della Posta 8, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE -
on. Silvio Berlusconi rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lombardi, Vincenzo Mariconda, Lotario Dittrich, Manuela Soligo, Fabio Lepri e Fabio Roscioli, presso il primo dei quali ha eletto domicilio Milano, via Andegari 4/A giusta procura in margine alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO -
Il giudice,
dato atto che:
con l'atto introduttivo la s.p.a. Gruppo Editoriale L'Espresso ha chiesto, previa la necessaria declaratoria, la condanna del convenuto Silvio Berlusconi al risarcimento dei danni - da liquidare in separato giudizio - per concorrenza sleale o, in subordine, per illecito aquiliano in relazione alle dichiarazioni rese dal convenuto, Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione del convegno dei giovani di Confindustria tenutosi a Santa Margherita Ligure il 13 giugno 2009;
costituendosi nel termine di cui all'articolo 166 c.p.c. il convenuto, on. Berlusconi, ha preliminarmente eccepito l'insindacabilità-immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione e, ex articolo 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140, chiesto l'immediato rigetto dell'avversa domanda, anche per esercizio del diritto di critica politica ex articolo 21 della Costituzione; nel merito ha contestato la fondatezza delle domande dell'attrice e si è opposto alla separazione tra an e quantum;
rilevato in rito che:
il dato normativo di cui alla legge 140/2003, attesa l'eccezione sollevata dal convenuto, prevede solo due alternative: o una - immediata - sentenza assolutoria, avendo il giudice maturato il convincimento («ritenendo») che alla fattispecie al suo esame sia applicabile l'articolo 68 prima comma della Costituzione, ovvero la rimessione degli atti, con ordinanza, alla Camera di appartenenza del membro del parlamento parte in causa; non sussistono in questa fase processuale spazi per una decisione nel merito, come sembra auspicato dalla difesa convenuta nell'ultima memoria di replica; anche il profilo dell'invocato diritto di critica politica, nella misura in cui è fondato sull'autonoma previsione dell'articolo 21 della Costituzione, appare in questa sede non esaminabile;
l'invito alle parti a precisare le loro conclusioni non preclude a questo giudice l'emissione di un'ordinanza dopo aver presa compiuta conoscenza delle opposte argomentazioni, secondo il generale principio di cui all'articolo 279 c.p.c.;
considerato in fatto che:
l'illecito denunciato dal Gruppo Editoriale L'Espresso è descritto e individuato (cfr. atto di citazione) nei seguenti termini: il convenuto, «dopo aver dichiarato che "la situazione della crisi è quella che conoscete. Bisognerebbe non avere un'opposizione e dei media che tutti i giorni cantano la canzone del pessimismo, del disfattismo, del catastrofismo"; giungeva ad esortare gli industriali a far la loro parte cioè "ad operare di più in questa direzione, per esempio non date pubblicità a chi si comporta così"»;
il convenuto, che è membro della Camera dei deputati, ha reso le sopra riportate dichiarazioni a un convegno di giovani industriali cui era stato invitato in qualità di presidente del Consiglio dei ministri;
ritenuto in diritto che:
articolo 3 comma 1 legge 140/2003, nel dare applicazione alla guarentigia di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, ha specificato che sono coinvolte, oltre alle espressioni di voto ed ogni altro atto parlamentare, anche «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica», anche se espletata «fuori del parlamento», ove «connessa alla funzione parlamentare»;
secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000) tale «connessione», da intendersi in senso restrittivo, si rinviene qualora le dichiarazioni contestate siano sostanzialmente riproduttive di opinioni espresse in sede parlamentare, pur non essendone la riproposizione letterale, non estendendosi l'insindacabilità in modo generico all'insieme delle attività latu senso politiche svolte dai parlamentari fuori dalla loro sede, poiché se ciò venisse ammesso si assisterebbe ad una irragionevole estensione della irresponsabilità parlamentare e ad una indebita compressione dei diritti di coloro che fossero danneggiati da attività o dichiarazioni senza alcun vantaggio per il bene costituzionalmente tutelato dall'articolo 68, cioè l'autonomia e la libertà del Parlamento;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, che la frase denunciata dall'attrice, nella sua parte finale - «per esempio non date pubblicità a chi si comporta così» - non sembra potersi collegare ad alcuna attività o funzione parlamentare svolta dall'on. Berlusconi nel senso specificato, dato che le iniziative legislative dallo stesso assunte non hanno mai manifestato intenti punitivi nei confronti dei mezzi di comunicazione;
ritenuto pertanto necessario trasmettere copia degli atti alla Camera dei deputati ex articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003 n. 140;
Il tribunale in persona del giudice unico
dispone ex articolo 3 comma 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140 la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati
e sospende il giudizio fino alla deliberazione della Camera;
si comunichi alle parti.
Così deciso in Milano, lì 4 febbraio 2010.
IL CANCELLIERE C1
Angela Belperio | IL GIUDICE
dott.ssa Alda M. Vanoni |
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