Doc. IV-ter, n. 9



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Campania composta dai seguenti magistrati:
dott. Enrico GUSTAPANE, Presidente
prof. Michael SCIASCIA, Consigliere relatore
dott. Tommaso VICIGLIONE, Consigliere
ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore regionale nei confronti di Silvano MASCIARI, Carlo D'AMATO, Giulio DI DONATO, Berardino IMPEGNO, Ugo GRIPPO, Francesco DE LORENZO e Paolo CIRINO POMICINO.
VISTO l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 35686/EL del registro di segreteria.
VISTI gli altri atti e documenti di causa.
UDITO nella pubblica udienza del 19 maggio 2009, il consigliere relatore prof. Michael SCIASCIA.
UDITI altresì nella medesima udienza l'avv. prof. Renato DE LORENZO e l'avv. Mariapia PUCCI, nell'interesse del convenuto on. Francesco DE LORENZO, l'avv. Orazio ABBAMONTE su delega dell'avv. Giuseppe ABBAMONTE, nell'interesse del convenuto on. Ugo GRIPPO, l'avv. Aniello MELE, nell'interesse del convenuto on. Carlo D'AMATO, l'avv. Felice LAUDADIO, su separate deleghe dell'avv. Ferdinando SCOTTO, nell'interesse dei convenuti on. Giulio DI DONATO ed on. Paolo CIRINO POMICINO e l'avv. Armando PROFILI, nell'interesse dei convenuto Berardino IMPEGNO, nonché il sostituto procuratore generale dott. Pierpaolo GRASSO in rappresentanza dell'Ufficio del procuratore regionale.
RITENUTO in

F A T T O

Con atto di citazione in data 18 ottobre 2003, a firma del vice procuratore generale dott. Tiziana SPEDICATO, il procuratore regionale presso questa sezione giurisdizionale regionale ha chiamato in giudizio i signori Silvano MASCIARI, Carlo D'AMATO, Giulio DI DONATO, Berardino IMPEGNO, Ugo GRIPPO, Francesco DE LORENZO e Paolo CIRINO POMICINO, chiedendo la condanna in solido di tutti in favore del Comune di Napoli per la somma di euro 10.329.137,98 a titolo di danno patrimoniale, nonché la condanna in solido di Silvano MASCIARI, Carlo D'AMATO, Giulio DI DONATO, Francesco DE LORENZO e Berardino IMPEGNO sempre a favore del Comune di Napoli per la somma di euro 4.647.080,08 a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, e la condanna in solido di Carlo D'AMATO, Giulio DI DONATO, Francesco DE LORENZO, Paolo CIRINO POMICINO e Ugo GRIPPO a favore dello Stato per la somma di euro 2.633.930,18 a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché in solido per le spese di giustizia in favore dello Stato.
I fatti posti a base della suddetta richiesta riguardano i lavori di costruzione della linea metropolitana della città di Napoli, che sono stati oggetto di interesse anche della giurisdizione penale. Il materiale probatorio raccolto nell'ambito del processo penale de quo appare al requirente contabile rilevante per l'asseverazione della vicenda anche sotto il profilo della responsabilità gestoria di tipo amministrativo conosciuta da questa Corte, previa un'autonoma attività di acquisizione dei verbali e altri documenti.
Nella puntuale ricostruzione di essa risulta un continuato e ampio sistema di corruttela svoltosi dal 1974 al 1992, destinato a procurare ingenti mezzi finanziari richiesti e riscossi da eminenti esponenti delle istituzioni locali e statali, a sostegno di interessi particolari.
L'occasione è stata rappresentata dalla realizzazione di un'importante e complessa opera pubblica, quale la metropolitana napoletana, da parte dell'impresa costruttrice M.N. s.p.a. risultata aggiudicatrice nel 1974 con contratto stipulato nel 1976.
Quest'ultima risulterebbe così aver versato in una pluralità di occasioni, direttamente e indirettamente, ingenti somme di denaro ai convenuti in cambio dell'appoggio delle forze politiche da essi rappresentate con condizionamento dell'azione pubblica condotta dalle istituzioni.
L'importo delle cosiddette tangenti erogate con periodicità a favore dei predetti convenuti è stato quantificato in lire 20.000.000.000, pari ad euro 10.329.137,00.
Di tale importo, lire 14.100.000.000, pari ad euro 7.282.042,27, rappresentano la somma delle dazioni illecite minime accertate al 14.1.1995, considerando a GRIPPO dal 1980 al 1987 con cadenza bimestrale lire 150 milioni, nonché dal 1988 al 1989 lire 1 miliardo; a MASCIARI lire 900.000.000; a CIRINO POMICINO e DE LORENZO lire 4 miliardi; a DIRETTO lire 1 miliardo.
Il danno patrimoniale che il requirente ritiene subito dal Comune di Napoli a seguito del citato unico disegno criminoso è così costituito dall'importo di tali tangenti aumentato della somma di euro 3.047.095,70, costituente l'ingiustificato aumento dei costi e la conseguenza degli intralci nell'attività esecutiva dei lavori di realizzazione delle metropolitana con notevole disservizio generale.
Ad esso vanno aggiunti i pregiudizi non patrimoniali riferibili alle rispettive immagini istituzionali, subiti dal Comune di Napoli e dallo Stato. Tali pregiudizi sono quantificati in euro 4.647.080,08 relativamente al Comune di Napoli con imputazione ai convenuti Silvano MASCIARI, Carlo D'AMATO, Giulio DI DONATO, Francesco DE LORENZO e Berardino IMPEGNO, nonché in euro 2.633.930 relativamente allo Stato con imputazione ai convenuti Carlo D'AMATO, Giulio DI DONATO, Francesco DE LORENZO, Paolo CIRINO POMICINO e Ugo GRIPPO.
Al riguardo di ciascuno dei succitati tre gruppi di convenuti il requirente suppone un atteggiamento doloso con applicazione del vincolo di solidarietà.
Comunque il medesimo si pone il problema di un eventuale mancato riconoscimento del dolo, indicando una ripartizione degli addebiti sul presupposto della sussistenza quanto meno di un atteggiamento di colpa grave.
In tal senso il danno patrimoniale subito dal Comune di Napoli dovrebbe attribuirsi al 30 per cento ciascuno a D'AMATO e MASCIARI, al 15 per cento ciascuno a DI DONATO e DE LORENZO, al 10 per cento all'IMPEGNO.
Allo stesso modo andrebbe ripartito il danno all'immagine subito dallo stesso Comune di Napoli.
Quanto poi al preteso danno all'immagine dello Stato, il requirente propone in casi di affermazione della sola colpa grave la seguente ripartizione: euro 1.549.370,69 a carico di CIRINO POMICINO ed euro 271.139,87 a carico di ciascuno dei convenuti D'AMATO, DI DONATO, DE LORENZO e GRIPPO.
Tutte le suddette somme devono essere aumentate da interessi e rivalutazione, con condanna degli stessi alle spese processuali.
Si sono costituiti in giudizio:
il convenuto Francesco DE LORENZO per ministero dell'avv. prof. Giuseppe PALMA, dell'avv. prof. Renato DE LORENZO e dell'avv. Mariapia PUCCI, depositando in data 18 marzo 2004 una comparsa defensionale, in cui si conclude per la declaratoria di prescrizione dell'azione, nonché per l'assoluzione per infondatezza. In tale comparsa si sostiene che non è stata raggiunta assolutamente la prova della ricezione né tantomeno del collegamento dello stesso alla vicenda relativa all'approvazione del noto emendamento Pomicino alla finanziaria per l'esercizio 1986 e che l'unica somma di denaro indiscutibilmente accettata dal DE LORENZO non riguardava tali vicende anche per ragioni temporali, inquadrandosi in un finanziamento per quanto illecito al P.L.I. avvenuto molti anni dopo nel 1992. Inoltre la circostanza di aver concorso all'approvazione quale consigliere comunale di delibere a favore della M.N. non denota un grado particolarmente qualificato di colpa. Inoltre ritiene errata la determinazione della quota di responsabilità ad esso addebitabile. Infine sostiene l'inammissibilità della citazione per tardività con riferimento alla data del 17 ottobre 2002, data di notifica al DE LORENZO dell'invito a dedurre e successive proroghe, nonché l'intervenuta prescrizione decorrente dal 14 maggio 1994, data di rinvio a giudizio;
il convenuto Paolo CIRINO POMICINO per ministero dell'avv. Ferdinando SCOTTO e dell'avv. Gian Luca LEMMO, depositando in data 20 marzo 2004 una comparsa defensionale. In essa si sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'attività del convenuto quale presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati, l'avvenuta prescrizione dell'azione de qua, anche relativamente al danno all'immagine, riferendosi a fatti scoperti senz'altro con il rinvio a giudizio avvenuto in data 11 novembre 1994, l'inesistenza dei danno all'immagine dello Stato riferita ad un reato quale la violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti, la irrilevanza degli esiti penali non ancora conclusi in merito, la mancanza di dolo o colpa grave, la mancata indicazione e prova dei comportamenti omissivi addebitabili al convenuto;

il convenuto Ugo GRIPPO per ministero dell'avv. prof. Giuseppe ABBAMONTE, depositando in data 26 marzo 2004 una comparsa defensionale. In essa si sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine al GRIPPO, che rivestiva solo il ruolo di segretario cittadino della D.C. napoletana privo quindi dello status di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'avvenuta prescrizione dell'azione de qua decorrente dall'erogazione o dalla conoscibilità della stessa avvenuta certamente con il rinvio a giudizio, tanto più che per il preteso danno all'immagine il termine avrebbe iniziato il suo decorso dal clamor facti antecedente al rinvio a giudizio. Infine si lamenta la mancata evocazione in giudizio del successore del convenuto nella carica, cioè Vincenzo DIRETTO;
il convenuto Carlo D'AMATO per ministero dell'avv. Aniello MELE, depositando in data 29 marzo 2004 una comparsa defensionale. In essa, premessa una richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di formazione del giudicato penale, si sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'attività del convenuto quale componente della Camera dei deputati, l'avvenuta prescrizione dell'azione de qua, anche relativamente al danno all'immagine, riferendosi a fatti scoperti senz'altro con il rinvio a giudizio avvenuto nel 1994, la mancanza di alcuna prova rilevante sulla responsabilità del convenuto e sulla sua conoscenza della vicenda de qua, l'insussistenza del danno all'immagine del Comune e dello Stato e della prova di essi, l'inesistenza dell'elemento soggettivo e del rapporto di causalità, la mancata individuazione dei presunti comportamenti omissivi contestati genericamente;
il convenuto Giulio DI DONATO per ministero dell'avv. Ferdinando SCOTTO, depositando in data 20 marzo 2004 una comparsa defensionale. In essa, premessa una richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di formazione del giudicato penale, si sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'attività del convenuto quale componente della Camera dei deputati, l'avvenuta prescrizione dell'azione de qua, anche relativamente al danno all'immagine, riferendosi a fatti scoperti senz'altro con il rinvio a giudizio avvenuto nel 1994, la mancanza di alcuna prova rilevante sulla responsabilità del convenuto e sulla sua conoscenza della vicenda de qua, l'insussistenza del danno all'immagine del Comune e dello Stato e della prova di essi, l'inesistenza dell'elemento soggettivo e dei rapporto di causalità, la mancata individuazione dei presunti comportamenti omissivi contestati genericamente;
il convenuto Berardino IMPEGNO per ministero dell'avv. Armando PROFILI, depositando in data 7 aprile 2004 una comparsa defensionale. In essa, premessa una richiesta di sospensione dei presente giudizio in attesa di formazione del giudicato penale, si eccepisce l'avvenuta prescrizione dell'azione de qua, anche relativamente al danno all'immagine, riferendosi a fatti scoperti senz'altro con il rinvio a giudizio avvenuto nel 1994, e si sostiene la mancanza di alcuna prova rilevante sulla responsabilità del convenuto e sulla sua conoscenza della vicenda de qua, la mera violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti non sarebbe sufficiente ad integrare la fattispecie di danno, l'insussistenza del danno all'immagine del Comune e della prova di esso, la mancata individuazione dei presunti comportamenti omissivi contestati genericamente.

Veniva inoltre depositata in data 6 aprile 2004 una istanza da parte degli avvocati LEMMO e SCOTTO nell'interesse del loro assistito Paolo CIRINO POMICINO, in cui si chiedeva la trasmissione del fascicolo processuale alle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione per essere stato proposto un ricorso preventivo di giurisdizione.
Con ordinanza in data 7 aprile 2004 questa Sezione, in accoglimento di istanza dei convenuti, sospendeva il giudizio in attesa di giudicato penale.
Con atto depositato in data 10 marzo 2006, il procuratore regionale, sul presupposto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna in sede penale e della conferma della giurisdizione di questa Corte da parte delle adite SS.UU. a seguito di ricorso preventivo di giurisdizione, riassumeva il giudizio sospeso e chiedeva la fissazione di udienza.
Con ulteriore memoria depositata in data 30 dicembre 2006 il convenuto Ugo GRIPPO si è richiamato alla sentenza della II sezione penale della Corte d'Appello di Napoli n. 4044/05 in data 18 aprile-16 giugno 2005, passata in giudicato, che - in esecuzione della sentenza in data 4.12-16.6.2003 - lo ha assolto con formula piena «per non aver commesso il fatto». Si osserva al riguardo che la Cassazione, nella citata sentenza di annullamento che l'impugnata sentenza di condanna non aveva adeguatamente focalizzato quali erano il soggetto e i soggetti intranei che rivestivano la qualifica di pubblico ufficiale e su quali il Grippo avrebbe influito attraverso un'opera di rafforzamento e di agevolazione e quali sarebbero stati gli atti amministrativi degli stessi posti in essere per la materializzazione della condotta. Concludeva per l'assoluzione e sull'eccezione di prescrizione.
Con separate memorie, di identico contenuto, depositate in data 26 febbraio 2007 gli avvocati Ferdinando SCOTTO, Gianluca LEMMO ed Aniello MELE, nell'interesse rispettivo dei loro assistiti on. Giulio DI DONATO, on. Paolo CIRINO POMICINO, on. Carlo D'AMATO, hanno eccepito l'inammissibilità della citazione per insindacabilità delle condotte censurate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, nonché l'operatività nel presente giudizio della procedura stabilita dall'articolo 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140, invitando questa Corte ad adottare i consequenziali provvedimenti di cui ai commi 3,4 e 5 del citato articolo 3.
Nella pubblica udienza del 6 marzo 2007, avendo il presidente circoscritta la discussione all'ammissibilità dell'eccezione di inammissibilità del giudizio, l'avv. prof. Giuseppe PALMA e l'avv. Mariapia PUCCI, nell'interesse del convenuto on. Francesco DE LORENZO, l'avv. Raffaele MORENO su delega dell'avv. Giuseppe ABBAMONTE, nell'interesse del convenuto on. Ugo GRIPPO, l'avv. Raimondo NOCERINO su delega dell'avv. Aniello MELE, nell'interesse del convenuto on. Carlo D'AMATO, e su separate deleghe dell'avv. Ferdinando SCOTTO, nell'interesse dei convenuti on. Giulio DI DONATO ed on. Paolo CIRINO POMICINO, proponevano o confermavano con articolate argomentazioni le eccezioni di inammissibilità ex articolo 68 con applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 140/2003.
Nella stessa udienza il vice procuratore generale dott. Tiziana SPEDICATO, nel ribadire la richiesta di condanna, sosteneva che la citata legge n. 140/2003 non troverebbe applicazione al giudizio innanzi alla Corte dei conti ed alla vicenda de qua, sollevando in subordine eccezione di legittimità costituzionale per essere stata in tal modo reintrodotto e anzi esteso il meccanismo dell'autorizzazione a procedere espunto dall'articolo 68 della Costituzione con apposita legge costituzionale.
Con ordinanza n. 139 del 19 aprile 2007, questa Sezione - ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 comma 1o, 24 comma 1o, 25 comma 1o, 68 comma 2o, 81 comma 4o, 103 comma 2o e 113 commi 1o e 2o della Costituzione, della disposizione di cui al 3o comma ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140, nella parte in cui apoditticamente estende la garanzia prevista dall'articolo 68 comma 1o della Costituzione ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, e quindi anche alla Corte dei conti in sede giurisdizionale - sospendeva il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 4 marzo 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale de qua.
In data 27 marzo 2008 il procuratore regionale, con atto a firma del sostituto procuratore generale dott. Pierpaolo GRASSO, riassumeva il giudizio, chiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di trattazione.
Fissata tale udienza per il giorno 19 maggio 2009, depositavano memorie difensive i convenuti:
Paolo CIRINO POMICINO e Giulio DI DONATO, con separate comparse, per ministero degli avvocati Ferdinando SCOTTO e Gian Luca LEMMO, con cui si concludeva per l'archiviazione ed in via subordinata per la sospensione del processo con trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati.
Francesco DE LORENZO, per ministero degli avvocati prof. Giuseppe PALMA, prof. Renato DE LORENZO e Mariapia PUCCI, con cui si concludeva con la richiesta di assoluzione e con l'eccezione di prescrizione, nonché in subordine per l'applicazione del potere riduttivo.
Nella pubblica udienza del 12 maggio 2009, avendo il presidente circoscritta la discussione all'ammissibilità della trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, l'avv. prof. Renato DE LORENZO e l'avv. Mariapia PUCCI, nell'interesse del convenuto on. Francesco DE LORENZO, l'avv. Orazio ABBAMONTE su delega dell'avv. Giuseppe ABBAMONTE, nell'interesse del convenuto on. Ugo GRIPPO, l'avv. Aniello MELE, nell'interesse del convenuto on. Carlo D'AMATO, l'avv. Felice LAUDADIO, su separate deleghe dell'avv. Ferdinando SCOTTO, nell'interesse dei convenuti on. Giulio DI DONATO ed on. Paolo CIRINO POMICINO e l'avv. Armando PROFILI nell'interesse del convenuto Berardino IMPEGNO, proponevano o confermavano con articolate argomentazioni le eccezioni di inammissibilità ex articolo 68 con applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 140/2003.
Nella stessa udienza il vice procuratore generale dott. Pierpaolo GRASSO, nel ribadire la richiesta di condanna, sosteneva che, ai sensi della legge n. 140/2003, ritenuta dalla Corte Costituzionale applicabile al giudizio innanzi alla Corte dei conti ed alla vicenda de qua, vanno trasmessi gli atti alla Camera dei Deputati per l'autorizzazione a procedere.
CONSIDERATO in

D I R I T T O

Essendo state sollevate nel presente giudizio eccezioni di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, occorre disporre l'immediata separazione dei procedimenti relativi agli onorevoli Francesco DE LORENZO, Ugo GRIPPO, Carlo D'AMATO, Giulio DI DONATO e Paolo CIRINO POMICINO.
Infatti tutti i convenuti, salvo IMPEGNO e MASCIARI, hanno fatto parte della Camera dei Deputati ed hanno chiesto l'applicazione della disposizione di cui al 1o comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140.
La citata legge n. 140/2003 prevede che il giudice, ove non ritenga di accogliere le eccezioni concernenti l'applicabilità dell'articolo 68 comma 1o della Costituzione proposte dalle parti, provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.
Orbene tale normativa, ancorché non sia espressamente rivolta alla Corte dei conti, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 46 depositata il 4 marzo 2008 anche ad essa analogamente applicabile in ragione dell'ampia accezione utilizzata nell'ultimo periodo dell'articolo 3 della citata legge n. 140/2003, anche ad evitare una disparità tra soggetti sottoposti alla giurisdizione ordinaria, e segnatamente civile, e quelli sottoposti alla giurisdizione contabile.
Tutto ciò premesso da una prima delibazione della vicenda si deduce non ricorrano, in ordine agli ex parlamentari convenuti nel presente giudizio i presupposti per un collegamento della censurata condotta in esame alle funzioni parlamentari.
Per quanto più particolarmente riguarda on. Paolo CIRINO POMICINO, la Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite Civili con ordinanza n. 4582 in data 2 marzo 2006 si è pronunciata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dal medesimo convenuto in corso dei presente giudizio, affermando che il deputato quando esercita il proprio compito istituzionale agisce in funzione di un rapporto di servizio speciale ed onorario, per cui non è perseguibile in assoluto se c'è uno stretto legame funzionale tra opinioni espresse ed atti compiuti con l'esercizio indipendente delle proprie attribuzioni (così anche Corte costituzionale, sentenze n. 10/2000 e n. 11/2000); legame che, evidentemente si interrompe quando l'accettazione di denaro e di altri beni materiali intervenga a condizionare atti parlamentari e/o di governo.
Pertanto sì deve provvedere al riguardo di tutti i convenuti ex parlamentari, con trasmissione degli atti del giudizio alla Camera dei Deputati per la deliberazione in ordine all'applicazione dell'articolo 68 comma 1o della Costituzione.
Spese al merito.

P. Q. M.

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, dispone la separazione dagli altri giudizi di quelli riguardanti gli onorevoli Francesco DE LORENZO, Ugo GRIPPO, Carlo D'AMATO, Giulio DI DONATO e Paolo CIRINO POMICINO, la sospensione dei medesimi e la trasmissione di copia dei relativi atti alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3 comma 3o della legge 20 giugno 2003 n. 140.
Fissa l'udienza del 10 maggio 2011 per la prosecuzione della trattazione del presente giudizio, a seguito della deliberazione della Camera dei deputati.
Manda alla segreteria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.
Spese al merito.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 19 maggio 2009.


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