Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia di non sindacabilità giudiziale (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione) del collega Franco NARDUCCI (proclamato deputato il 23 aprile 2008) eletto nella circoscrizione Estero, Ripartizione Europa, il cui territorio di riferimento è la Svizzera.
Egli viene chiamato a rispondere per danni in sede civile - quantificati dall'attore in 300 mila euro - dall'avvocato Gaetano Longo in ragione di un messaggio di posta elettronica da lui inviato ai patronati ACLI della Svizzera italiana e ad altri destinatari nell'aprile 2009, dal seguente tenore letterale: «l'avvocato Longo quel soggetto noto in Svizzera per la campagna stampa contro i consolato di Zurigo e contro l'agenzia consolare di Wettingen, durata vari mesi». Tale messaggio di posta elettronica accompagnava la trasmissione di copia di un articolo di giornale in cui si dava conto di una condanna riportata dal Longo.
Per tale messaggio, inviato dall'account di posta elettronica della Camera dei deputati, egli ha ricevuto anche la querela in sede penale del Longo.
Egli ha domandato in data 4 settembre 2012 (esercitando la facoltà prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003) l'insindacabilità, invero, come extrema ratio, giacché questo cumulo di iniziative giudiziarie contro di lui risalgono a ben tre anni fa e assumono oggi un carattere oggettivamente pretestuoso e persecutorio.
Fino a ora egli si è difeso in giudizio con determinazione e correttezza, ottenendo brillantemente l'archiviazione del procedimento penale innanzi al Giudice delle indagini preliminari di Roma. Ma la causa civile contro di lui si sta trascinando con un dispendio di energie e risorse che contrasta con le necessità del libero mandato parlamentare, di cui all'articolo 67 della Costituzione.
La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato il caso nella seduta del 12 settembre 2012, ascoltando il collega Narducci di persona e prendendo in esame la documentazione da lui prodotta. È utile allegare il resoconto di tale seduta (allegato 1).
La ricostruzione dei fatti è la seguente: nell'aprile 2009 il deputato Narducci aveva appreso che l'attore, nativo della provincia di Messina ma attivo anche nel Nord Italia e in Svizzera, intendeva pubblicizzare la propria attività di patrocinatore legale presso i patronati ACLI della Svizzera italiana e la rete consolare italiana.
Senonché, il collega aveva saputo che il Longo aveva riportato diverse condanne per appropriazione indebita di somme dovute alla propria clientela, una definitiva della corte d'appello di Trieste e una, proprio del 2009, dal tribunale di Udine (tali pronunzie sono state messe a disposizione dei componenti la Giunta in fotocopia) e aveva iniziato - per come risulta dagli atti - operazioni di turbativa dei consolati italiani in Svizzera, dai quali avvertiva resistenze.
Per questo il deputato Narducci credette necessario presentare un'interrogazione parlamentare al Ministro degli esteri, volta a conoscere - in sostanza - se in Svizzera fosse consentito il patrocinio - o, comunque, la pubblicità - a persone condannate in Italia. Per presentare l'atto ispettivo, si mise alla ricerca della documentazione di sostegno. Nel frattempo però inviò, dalla sua casella della Camera dei deputati, il messaggio di posta elettronica contestato in giudizio, per mettere sull'avviso i destinatari. Come si può evincere dagli atti, tale messaggio non ha alcuna caratteristica diffamatoria ma si limita a dare agli associati contezza di un fatto.
Inopinatamente, il Longo denunziò anche penalmente Narducci sia per diffamazione sia per peculato, consistendo quest'ultimo - secondo il Longo - nell'essersi il nostro collega appropriato dell'energia elettrica della Camera per inviare il messaggio. Come accennato, il GIP Frigenti di Roma - già il 15 febbraio 2010 - archiviò tutto il procedimento nei riguardi del Narducci per infondatezza della notizia di reato, sia rispetto alla pretesa diffamazione sia per il peculato (ipotesi qui davvero fantasiosa).
Nel frattempo - finalmente - nel dicembre 2009, il deputato Narducci era entrato in possesso delle copie delle sentenze a carico del Longo e aveva depositato l'atto ispettivo, che conseguentemente aveva superato il vaglio della presidenza della Camera ed era stato pubblicato il 15 dicembre 2009 (si tratta dell'interrogazione n. 5-02246, in allegato 2). A tale interrogazione ha risposto in Commissione Esteri il sottosegretario pro tempore Mantica il giorno dopo (16 dicembre) chiarendo che in effetti la condanna definitiva a carico del Longo poneva un problema d'opportunità nell'ambito della rete consolare italiana in Svizzera (v. allegato 3).
A tale risposta, il collega Narducci ha replicato, prendendo atto degli elementi forniti e - per come risulta dal resoconto della citata seduta del 16 dicembre 2009 - «sottolineando di non avere alcun intento polemico di tipo personale nei confronti del Console generale a Zurigo. Ritiene, tuttavia, che l'esercizio della funzione parlamentare imponga di agire per tenere alto il buon nome dell'Italia, considerato che presso il Consolato d'Italia a Zurigo non è in questione le generica gestione delle liste dei consulenti, ma il sistema di connivenza che si è instaurato e che, malgrado le condanne definitive, i fatti accertati e gli abusi ulteriormente commessi, continua a danneggiare gli utenti. Insiste quindi sulla necessaria osservanza dei criteri di trasparenza da parte dell'amministrazione consolare, nonché dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. Segnala che vi sono anche le risultanze di un'ispezione condotta dallo stesso Ministero degli affari esteri sul sistema informativo del Consolato che accerta le aporie di tale sistema. Alla luce di quanto esposto, sottolinea che occorre ripristinare condizioni di regolarità amministrativa».
Resta dunque in piedi l'atto di citazione civile. Rispetto a esso, l'unanimità della Giunta delle autorizzazioni è stata nel senso che il deputato Narducci, legato elettoralmente ai nostri concittadini in Svizzera e in rapporti continui con la rete consolare italiana, abbia inteso tutelare la potenziale clientela degli avvocati attraverso un documentato avviso inviato proprio dalla Camera dei deputati, in conformità all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 (1). L'ambiguo ruolo del Longo nei rapporti con i nostri concittadini in Svizzera è confluito poi nel contenuto dell'atto tipico della funzione parlamentare costituito dall'interrogazione a risposta in Commissione poc'anzi menzionata.
(1) Per comodità se ne riporta qui il testo: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».
Come anche è stato sottolineato nella seduta del 12 settembre 2012, l'attività parlamentare tipica dell'on. Narducci (che è anche vicepresidente della Commissione Esteri della Camera) in favore e a tutela dei nostri concittadini all'estero è stata massiccia, sia per quel che concerne le proposte legislative, sia per quanto riguarda il sindacato ispettivo (2).
(2) Sul piano legislativo vedi le proposte di legge: Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani residenti all'estero (A.C. 903), presentata l'8 maggio 2008, annunziata il 13 maggio 2008; Modifiche alla legge n. 383 del 2000, in materia di attività delle associazioni di promozione sociale in favore delle comunità italiane all'estero (A.C. 904); Norme sugli istituti italiani di cultura e per la promozione e la diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero (A.C. 1203) (presentata il 29 maggio 2008, annunziata il 3 giugno 2008); Interventi di formazione linguistica e culturale, di formazione continua e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e dei loro congiunti e discendenti residenti all'estero, nonché per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo; Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero (A.C. 1547) (presentata il 25 luglio 2008, annunziata il 28 luglio 2008); Principi generali concernenti l'informazione italiana per l'estero e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in materia di produzione e trasmissione di programmi realizzati presso le comunità italiane all'estero (A.C. 2776) (presentata il 7 ottobre 2009, annunziata l'8 ottobre 2009); Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (A. C. 3616) (presentata l'8 luglio 2010, annunziata il 13 luglio 2010); Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana (A. C. 4698) (presentata il 19 ottobre 2011, annunziata il 20 ottobre 2011).
Sul piano del sindacato ispettivo, vale la pena segnalare l'interpellanza 31 del 29 maggio 2008, l'interrogazione a risposta scritta n. 15778 del 19 aprile 2012; e l'interrogazione a risposta scritta n. 9466 del 17 novembre 2010 relativa ai collaboratori assunti a contratto dei consolati, delle ambasciate e degli istituti italiani di cultura all'estero. Assai importante appare anche la mozione n. 631, del 24 aprile 2011, con cui il deputato Narducci, insieme a vari deputati del suo gruppo, compreso il capogruppo on. Franceschini, intendeva impegnare il Governo «ad intraprendere le necessarie iniziative con il Governo della Confederazione elvetica al fine di riaprire un proficuo dialogo sulle tematiche fiscali a tutela delle migliaia di lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare onestamente, costituendo per la Svizzera una ricchezza; a riprendere al più presto il negoziato sulla nuova convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, formulando e discutendo in quella sede le legittime richieste d'interesse del nostro Paese; a porre in essere tutte le iniziative per la ridefinizione tra Italia e Svizzera in materia di lavoro transfrontaliero, fermo restante la validità degli accordi in materia di ristorni fiscali ai comuni di frontiera, adeguandola alle giuste esigenze di reciprocità; ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché la Confederazione elvetica possa essere esclusa dalla cosiddetta black list in relazione al concreto rispetto delle regole sulla trasparenza finanziaria».
È quindi apparso all'unanimità della Giunta per le autorizzazioni che l'e-mail inviata dall'onorevole Narducci e contestatagli pretestuosamente in giudizio non solo sia priva di ogni e qualsiasi portata offensiva (3) ma sia anche ben calata nel solco delle attività parlamentari del collega convenuto e che quindi sia sussistente quel nesso funzionale con il mandato elettivo che la Corte costituzionale richiede per configurare l'insindacabilità parlamentare (4).
(3) Tanto che in effetti la lite intentata dal Longo contro il collega Narducci appare davvero temeraria. In tal senso depone, del resto, proprio il provvedimento di archiviazione più volte citato nel testo, laddove si legge testualmente: «Con riferimento al reato di cui articolo 595 c.p., si rileva che lo stesso non risulta configurabile per mancanza dell'elemento oggettivo: la notizia riportata è infatti vera e le modalità di diffusione della stessa non appaiono di per sé lesive della reputazione della presunta persona offesa, dal momento che l'articolo di giornale riportante la notizia della sentenza di condanna del Longo è stato trasmesso tramite e-mail senza commenti e, peraltro, ad una cerchia di destinatari potenzialmente interessati alla notizia, per via delle attività professionali del Longo. Inoltre, l'on. Narducci, eletto Deputato per il Collegio Europa e vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, ha utilizzato la mail della Camera dei Deputati per fini riconducibili all'ufficio ricoperto, ossia informare soggetti aventi comunque un ruolo pubblico, peraltro anche residenti nel collegio elettorale di riferimento.».
(4) V. in particolare le sentenze nn. 375 del 1997, 417 del 1999, 120 del 2004 e 223 del 2005. Dalla prima sentenza menzionata (la n. 375 del 1997) vale la pena citare il seguente passaggio: «La funzione parlamentare ha quindi una dimensione peculiare nel sistema. Se essa non si risolve negli atti tipici, e ricomprende quelli presupposti e conseguenziali, non si può però ricondurvi l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe, invero, per vanificare il nesso funzionale posto dell'articolo 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale». Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2004 è altresì opportuno citare il seguente passaggio, assai significativo: «Nella giurisprudenza costituzionale non mancano, in relazione ai conflitti di attribuzione cui dà luogo l'articolo 68, primo comma, indirizzi che esprimono la tensione incessante verso la razionalizzazione di moduli di giudizio atti a garantire stabilità di valutazioni in ordine alla garanzia in oggetto, ma nessuno di essi può dirsi, in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie, espressivo di una ratio decidendi così piena ed esauriente da potere essere prolungata fino alle sue estreme conseguenze, così da definire per suo tramite, in positivo, l'intero contenuto precettivo dell'articolo 68, primo comma, e delle contrapposte istanze in esso rappresentate. È vana, insomma, la pretesa di cristallizzare una regola di composizione del conflitto tra principi costituzionali che assumono configurazioni di volta in volta diverse e richiedono soluzioni non riducibili nei rigidi limiti di uno schema preliminare di giudizio». È per questi motivi che appare francamente errata la contestazione fatta dalla parte attrice della preliminare eccezione d'insindacabilità ex articolo 68 Cost. avanzata dalla difesa dell'on. Narducci. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo citate dall'avv. Longo non solo sono - in punto di fatto - del tutto inconferenti (perché concernono episodi di conclamata e gratuita diffamazione di soggetti terzi, come ad esempio l'accusa falsa e grossolana di Carlo Taormina a Sergio Cofferati di essere il mandante dell'omicidio di Marco Biagi) ma comunque - in punto di diritto - fanno salvo il «legame evidente» tra fatto contestato in giudizio e attività parlamentare, requisito qui pienamente sussistente.
Per questi motivi, la Giunta per le autorizzazioni propone che l'Assemblea - ai sensi e per gli effetti degli articoli 68, primo comma, della Costituzione e 3, commi 3 e 8, della legge n. 140 del 2003 - deliberi nel senso che i fatti oggetto del procedimento civile in corso presso il tribunale di Roma rientrano nelle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari del deputato Franco Narducci e non possono pertanto essere sindacati in giudizio.
Pierluigi CASTAGNETTI,
Presidente della Giunta
per le autorizzazioni e relatore
ALLEGATO 1
(Esame e conclusione).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, riferisce che la domanda in titolo riguarda il collega Franco Narducci, deputato eletto nella circoscrizione Estero, Ripartizione Europa, il cui territorio di riferimento è la Svizzera. Egli ha domandato l'insindacabilità, invero, come extrema ratio, giacché le iniziative giudiziarie contro di lui risalgono a ben tre anni fa ed egli sinora si è difeso in giudizio con determinazione e correttezza. Perviene oggi a chiedere la delibera della Camera giacché la causa civile contro di lui ha assunto un carattere oggettivamente pretestuoso e persecutorio. Come esporrà il collega Narducci, che ha preannunziato l'intenzione di deporre, il fatto per cui è stato chiamato a rispondere sia in sede penale sia in sede civile, risale al 2009. Nell'aprile di quell'anno egli aveva appreso che tale avvocato Gaetano Longo, nativo della provincia di Messina ma attivo nel Nord Italia e in Svizzera, intendeva pubblicizzare la propria attività di patrocinatore legale presso la rete consolare italiana in Svizzera e nei patronati ACLI. Senonché, il collega aveva saputo che il Longo aveva riportato diverse condanne per appropriazione indebita di somme dovute alla propria clientela, una definitiva della corte d'appello di Trieste e una, proprio del 2009, dal tribunale di Udine. Inoltre, il Longo aveva iniziato un'opera di turbativa e di attacco mediatico al Consolato italiano. Per questo credette necessario presentare un'interrogazione parlamentare al Ministro degli esteri, volta a conoscere se in Svizzera fosse consentito il patrocinio a persone condannate in Italia. Per presentare l'atto ispettivo, si mise alla ricerca della documentazione di sostegno. Nel frattempo però inviò, dalla sua casella della Camera dei deputati, un messaggio di posta elettronica ai patronati ACLI per metterli sull'avviso (il testo dell'e-mail è riportato nell'atto di citazione). Come si può leggere, tale messaggio non ha alcuna caratteristica diffamatoria ma si limita a dare contezza agli associati di un fatto.
Inopinatamente, il Longo denunziò anche penalmente Narducci sia per diffamazione sia per peculato, consistendo quest'ultimo - secondo il Longo - nell'essersi il nostro collega appropriato dell'energia elettrica della Camera per inviare il messaggio. Come è possibile constatare dagli atti, il GIP di Roma già nel 2010 archiviò tutto il procedimento nei riguardi del Narducci per infondatezza della notizia di reato, sia rispetto alla pretesa diffamazione sia per il peculato (ipotesi qui davvero fantasiosa). Nel frattempo - finalmente - nel dicembre 2009, il deputato Narducci era entrato in possesso delle copie delle sentenze a carico del Longo e aveva depositato l'atto ispettivo, che conseguentemente aveva superato il vaglio della presidenza della Camera ed era stato pubblicato il 15 dicembre 2009.
Resta dunque in piedi l'atto di citazione civile, nel quale il collega è convenuto per 300 mila euro da parte di un soggetto che ha riportato vari provvedimenti di condanna per infedeltà professionali e che peraltro ha iniziato - giova ribadire - operazioni di turbativa dei consolati italiani in Svizzera. Prima di avanzare una formale proposta, dispone l'audizione del collega Narducci.
(Viene introdotto il deputato Franco Narducci).
Franco NARDUCCI (PD) fa presente di essere in contatto costante con la rete consolare italiana in Svizzera in ragione del suo ufficio di deputato della ripartizione Europa. Nella vicenda contestata nei due giudizi egli ha inteso soltanto difendere il buon nome delle amministrazioni dello Stato e in definitiva i cittadini italiani. Egli ha inviato una e-mail dal suo account di posta elettronica della Camera dei deputati per richiamare l'attenzione dei destinatari sul fatto che il Longo si stava rendendo protagonista di sgradevoli attacchi agli uffici consolari. Ha sopportato sinora i costi del contenzioso instaurato nei suoi confronti dal Longo ma ha creduto maturo il momento di avvalersi della prerogativa parlamentare dell'insindacabilità giacché - pur conclusosi il procedimento penale in modo per lui pienamente soddisfacente - viceversa il procedimento civile si sta trascinando inutilmente.
Federico PALOMBA (IdV) domanda se vi siano atti parlamentari tipici che possano sostenere il nesso funzionale.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, rammenta che nella sua relazione ha già fatto riferimento all'interrogazione parlamentare del 15 dicembre 2009 (la n. 5/02246) che peraltro è inserita a fascicolo. Poiché non vi sono altre domande, congeda il deputato Narducci.
(Il deputato Franco Narducci si allontana dall'Aula).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, sciogliendo la riserva, propone che la Giunta avanzi all'Assemblea una proposta d'insindacabilità.
Marilena SAMPERI (PD) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo rimarcando come nell'e-mail contestata in giudizio non vi sia il benché minimo elemento diffamatorio.
Giuseppe CONSOLO (FLpTP), osservata l'analogia del caso presente con quello del collega Lo Presti, su cui di recente la Giunta si è pronunziata, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.
Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rimarca come il deputato Narducci in tutta la legislatura si sia speso intensamente nella sua attività parlamentare tipica sui problemi della Svizzera italiana. Voterà a favore della proposta del relatore.
Maurizio PANIZ (PdL), Federico PALOMBA (IdV) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voteranno a favore.
La Giunta all'unanimità delibera di avanzare all'Assemblea la proposta che i fatti oggetto del procedimento civile rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
ALLEGATO 2
NARDUCCI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il Consolato generale di Zurigo (Svizzera) è da tempo al centro di forti tensioni che coinvolgono l'intero personale, di ruolo e assunto in loco, con contrasti che in alcuni casi hanno avuto conseguenze giudiziarie o sono state oggetto di provvedimenti disciplinari;
la ragione dei dissidi e delle disarmonie sopra menzionate non è mai stata chiarita con trasparenza come si richiede ad una «buona amministrazione», né da parte della competente Ambasciata a Berna né dagli organi centrali del Ministero degli affari esteri;
una ulteriore anomalia è rappresentata dal sistema informatico del Consolato generale di Zurigo che si discosta largamente da quello in esercizio nella rimanente rete e la cui gestione non è coerente con i criteri di sicurezza preordinati e richiesti dal MAE per la trattazione di dati sensibili;
nel 2007 e nel 2008 il Consolato generale di Zurigo è stato oggetto di numerosi attacchi a mezzo stampa, con articoli pubblicati dall'avvocato Gaetano Longo sulle colonne del giornale L'ECO di Basilea. Tali attacchi hanno riguardato sia l'organizzazione del consolato generale di Zurigo, con circostanziati riferimenti sia ai servizi erogati sia alle singole persone operanti nel Consolato, tanto che la vicenda era sfociata in querele e contro-querele tra l'avvocato Longo e il Console Generale, conclusasi in sede giudiziaria con verdetto favorevole al responsabile della sede di Zurigo;
in questo contesto è emerso che l'avvocato Gaetano Longo è stato condannato dalla Corte di Appello di Trieste, I sezione penale, nel 1999, poiché nella sua qualità di procuratore legale, al quale una cliente si era rivolta per ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla stessa da un incidente automobilistico, operava l'illecita e indebita appropriazione di fondi destinati al risarcimento della cliente. La Corte di Cassazione con successiva sentenza ha rigettato il ricorso di III grado dell'avvocato Longo e ha altresì condannato il Longo al pagamento delle spese processuali, rendendo così definitiva la condanna;
da ultimo, il Tribunale di Udine ha condannato in prima istanza, con sentenza del 7 aprile 2009, l'avvocato Gaetano Longo a dieci mesi di reclusione, con benefici di legge, per le ipotesi di appropriazione indebita e falso, nel procedimento intentato parimenti da un suo assistito;
nonostante tali gravosi precedenti, tra cui uno definitivo, il Consolato generale di Zurigo ha inserito il nominativo dell'avvocato Gaetano Longo, sul proprio sito (www.conszurigo.esteri.it. sotto «La rete consolare» - «Traduttori di fiducia» - oppure «Avvocati, Rechtsanwàlte e consulenti legali») indicandolo tra i «Traduttori con firma depositata presso il Consolato generale d'Italia in Zurigo» e inoltre come avvocato (abilitato ad esercitare la professione sia in Italia che in Svizzera);
alla luce della già menzionata campagna stampa denigratoria condotta contro il consolato di Zurigo, membri di organismi di rappresentanza e dirigenti di associazioni hanno chiesto più volte al Consolato generale di Zurigo, in occasione di incontri ufficiali, per quali ragioni l'avvocato Longo è stato inserito nell'elenco dei traduttori e dei legali indicati ai cittadini italiani, senza peraltro ottenere, risposte plausibili -:
se il Console generale di Zurigo e l'Ambasciata d'Italia a Berna siano a conoscenza della condanna dell'avvocato Gaetano Longo passata in giudicato e della recente condanna in prima istanza pronunciata dal Tribunale di Udine per reati in danno di propri clienti;
per quale motivo un avvocato condannato per l'illecita e indebita appropriazione di fondi destinati alle persone da lui patrocinate, sia inserito nell'elenco dei traduttori di fiducia e degli avvocati «consigliati» da un importante Consolato come quello di Zurigo;
quali iniziative intenda adottare al fine di ristabilire una corretta e ordinata gestione all'interno del Consolato di Zurigo e per evitare che altri cittadini italiani residenti nella circoscrizione che vi fa capo siano potenziali vittime di vicende analoghe a quelle riportate in premessa. (5-02246)
ALLEGATO 3
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
L'attuale lista di legali indicati dal Consolato Generale di Zurigo comprende ben 48 nominativi. Come si può leggere nel sito dello stesso Consolato Generale, si tratta di Avvocati (quelli abilitati ad esercitare la professione sia in Italia che in Svizzera e quelli iscritti all'Albo svizzero) e Consulenti legali «che possono prestare i loro servizi in lingua italiana».
La lista ha quindi carattere meramente informativo. Non ha lo scopo di orientare i connazionali su una selezione di professionisti «consigliati».
Proprio per sottolineare tale aspetto, l'Ufficio consolare chiarisce a più riprese nello stesso sito che: «Il Consolato declina ogni responsabilità circa l'operato dei sottoelencati professionisti. Le indicazioni fornite potrebbero subire variazioni nel tempo e vanno pertanto verificate dall'utente». Si segnala peraltro che il Dottor Longo risulta ancora iscritto sia all'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme sia nella Lista degli Avvocati autorizzati a rappresentare in giudizio nel Cantone di Zurigo e quindi è abilitato ad esercitare in Italia e in Svizzera.
Per quanto riguarda i «Traduttori», l'elenco inserito nel sito comprende i nomi dei professionisti che dispongono di comprovate conoscenze linguistiche per tradurre testi dal tedesco all'italiano o viceversa, in particolare di natura giuridica, quali ad esempio sentenze di divorzio o altri atti. L'Avv. Longo - avendo in precedenza esercitato in Austria, Germania e Liechtenstein - risponde a tali requisiti.
Fatta questa doverosa premessa generale, va però rilevato che una condanna definitiva apre effettivamente un problema d'opportunità circa la permanenza del nome del legale in liste sia pure informative. Era stato, del resto, cancellato dall'elenco dei professionisti italofoni del Consolato Generale di Zurigo già nel 2007. La cancellazione era stata allora disposta a carattere prudenziale, a seguito di doglianze riferite al Console Generale. Successivamente, egli è stato reinserito in tale elenco, perché le doglianze in questione erano apparse insufficienti come presupposto di un provvedimento di esclusione.
Dopo tale reinserimento, l'Amministrazione è venuta a conoscenza, solo in forma ufficiosa, della condanna penale definitiva a carico dell'avvocato Longo, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante. La verifica successiva non può non avere evidentemente conseguenze sfavorevoli all'interessato. Il Console Generale d'Italia a Zurigo provvederà dunque ad informarne l'Avvocato Longo, conformemente a quanto disposto dalle norme sulla trasparenza amministrativa (ai sensi dell'Articolo della Legge n. 241 del 1990).
Giova segnalare che il comportamento tenuto dal Ministero degli Esteri nella vicenda è stato sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, in particolare proprio dall'Avvocato Longo, che aveva intentato causa contro l'esclusione prudenziale disposta nei suoi riguardi nel 2007. Una recente sentenza in primo grado è stata vinta dall'Amministrazione e ha condannato il ricorrente a risarcire anche le spese processuali.
Un'ultima annotazione sul sistema informatico del Consolato Generale di Zurigo, citato dall'onorevole Interrogante nelle premesse. Per migliorarne l'efficienza, la Farnesina ha disposto l'assegnazione alla Sede di un addetto informatico che ha assunto le sue funzioni in loco lo scorso ottobre.
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